REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
(Sentenza n° 489/2003)
composta dai seguenti
magistrati:
Dr. Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dr. Giorgio CAPONE Consigliere
Dr. Enzo ROTOLO Consigliere
Dr. Luciano CALAMARO Consigliere
Dr. Eugenio SCHLITZER Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso in appello iscritto al n. 16410 del registro di Segreteria proposto
dalla Signora M. Iole rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe M.;
CONTRO
L'Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
(I.N.P.D.A.P.) ed il Ministero del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze);
AVVERSO
la
sentenza n. 902/02 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
depositata in data 19.03.2002.
VISTA
la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;
VISTO
l'atto di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI
alla pubblica udienza del 21.05.2003, con l'assistenza del Segretario Signora
Bianco Lucia, il consigliere relatore Eugenio Schlitzer, l'Avvocato M. per
parte appellante e la dottoressa Tranquilli per l'I.N.P.D.A.P.
Ritenuto in
FATTO
Con
l'appellata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - pronunciandosi sul ricorso proposto dalla
Signora M. Iole, vedova di Prospero Gaetano a riposo dal 08.09.1994 e deceduto
il 23.08.1995, avverso il provvedimento con il quale le era stato liquidato
trattamento di reversibilità secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma
41, della legge n. 335 del 08.08.1995 (60% della pensione e dell'indennità
integrativa speciale) - ha ritenuto la piena legittimità della disposta
liquidazione atteso che in fattispecie non poteva trovare applicazione, come
sostenuto dalla ricorrente, quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 15 della
legge n. 324 del 23.12.1994, norma da ritenersi abrogata dal disposto di cui al
comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.
Avverso
la sentenza in epigrafe ha proposto appello la Signora Iole M. il cui difensore
denuncia, essenzialmente sulla base del principio affermato dalle SS.RR. con la
sentenza 8/2002/QM del 17.04.2002, “violazione
dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, violazione
dell'articolo 15 delle preleggi e difetto di motivazione”, chiedendo
conclusivamente che questo Giudice di appello voglia riconoscere il diritto
della propria assistita a vedersi riliquidare il trattamento di riversibilità
nella misura del 60% della voce stipendio e del 100% dell'indennità integrare
speciale, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme rivalutate
a far data dal 01.09.1995 e con condanna delle Amministrazioni appellate al
pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata il 16.05.2003 l'I.N.P.D.A.P. si è
costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
All'odierna
pubblica udienza tanto l'Avvocato M. per parte appellante quanto la dottoressa
Tranquilli per l'I.N.P.D.A.P. si sono riportati agli atti scritti confermando
le richieste ivi contenute.
Considerato in
DIRITTO
L'atto
di appello merita “parziale” accoglimento.
Pronunciandosi,
in sede di questione di massima, su identica questione le SS.RR. di questa
Corte dei conti hanno, infatti, precisato (sentenza 8/2002/QM del 17.04.2002)
che “in ipotesi di decesso di pensionato,
titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31.12.1994, il
consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato
secondo le norme di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 23.12.1994 n.
724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa. L'articolo 1,
comma 41, della legge 08.08.1995 n. 335 non ha effetto abrogativo dell'articolo
15 della legge 23.12.1994 n. 724”.
Nel
presente giudizio il Collegio non ritiene che siano stati offerti elementi tali
da rimeditare quanto deciso dalle SS.RR. per cui, come già anticipato, l'atto
di appello deve essere accolto. Ne consegue che il trattamento di reversibilità
della Signora deve essere (ri)determinato secondo le norme di cui all'articolo
15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 nel senso che la pensione di riversibilità
deve essere ragguagliata al 50% della base pensionabile (e non già al 60% come
richiesto dal difensore d di parte appellante) e al 100% dell'I.I.S. come
precedentemente percepita dal dante causa.
Interessi
legali e rivalutazione monetaria sono dovuti nei limiti di cui all'attuale
normativa.
Ritiene
il Collegio che esistano validi motivi (quali in particolare lo stato della
giurisprudenza prima del pronunciamento delle SS.RR.) per compensare le spese.
la
Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente
pronunciando, accoglie nei termini indicati in motivazione l'atto di appello
proposto dalla Signora Iole M. avverso
la sentenza in epigrafe.
Spese
compensate.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.05.2003
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to Eugenio Schlitzer F.to Gaetano Pellegrino
Depositata
in Segreteria il giorno 11 novembre 2003